Nell'ambito della responsabilità professionale, l’Avv. Alessandra Genovesi assiste i pazienti ed i familiari vittime di errore medico e di malasanità ed è fiduciaria di una nota società che tutela i danneggiati in tutto il territorio nazionale, sia in sede civile, che in sede penale, condividendo con gli stessi il rischio d’impresa.
Più precisamente, lo Studio presta assistenza legale, con particolare riferimento ai profili di errore medico, colpa chirurgica, colpa anestesistica, errore e/o ritardo diagnostico, infezioni ospedaliere, terapia medica inadeguata e carenza di consenso informato.
L’Avvocato Alessandra Genovesi, con il supporto tecnico di medici legali e specialisti con esperienza pluriennale, si prefigge di ottenere giustizia ed un equo risarcimento del danno in favore del cliente.
L’iter per ottenere un risarcimento danni da malasanità si articola nelle seguenti fasi:
- rappresentazione della vicenda da parte del danneggiato, acquisizione della documentazione ed analisi preliminare del caso da parte del legale;
- individuazione del medico-legale e dello specialista (o degli specialisti quando ne occorre più di uno), esecuzione della visita medica e redazione della perizia medico-legale;
- completamento dell’istruttoria da parte del legale ed in caso di fondatezza del caso, quantificazione del giusto risarcimento danni;
- assunzione dell’incarico da parte del legale, previa individuazione del percorso da seguire, sottoposizione al cliente del preventivo dei propri compensi e relativa approvazione da parte dello stesso. Il compenso verrà corrisposto dal cliente solo in caso di ottenimento del risarcimento e verrà commisurato alla sua entità;
- formulazione della richiesta di risarcimento danni nei confronti dei presunti responsabili ed apertura delle trattative stragiudiziali;
- in caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario, espletamento del procedimento per accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa, o, in alternativa, del procedimento di mediazione civile, al fine di assolvere la condizione di procedibilità della domanda risarcitoria giudiziale;
- in caso di insuccesso dei suddetti due procedimenti conciliativi, avvio dell’azione giudiziale risarcitoria.